Della categoria MOCA fanno parte tutti i materiali e gli oggetti destinati ad entrare a contatto con alimenti e bevande come piatti, bicchieri, posate, pentole, bottiglie, pellicole, etichette a contatto con gli alimenti, imballaggi.
Il Decreto legislativo 10/02/2017, n. 29, art. 6 prevede che gli operatori economici comunichino all'autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al Regolamento comunitario 22/12/2006, n. 2023/2006 (ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente la distribuzione al consumatore finale):
- produzione in proprio o per conto terzi di MOCA (compresi i pezzi di ricambio) e di materie prime destinate alla produzione di MOCA
- trasformazione di materie prime, ovvero la produzione di MOCA a partire da materie prime adatte al contatto con alimenti
- assemblaggio (produzione di oggetti a contatto con alimenti come macchinari, attrezzature, elettrodomestici)
- deposito ingrosso
- distribuzione all'ingrosso anche attraverso forme di commercio tipo e-commerce.
La documentazione per l'inizio, la variazione o la cessazione di attività di cui al Regolamento comunitario 22/12/2006, n. 2023/2006 deve essere trasmessa al SUAP. Sarà il SUAP a trasmettere la documentazione all'autorità sanitaria competente.