
Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcol e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane competente per territorio. Sono soggetti alla denuncia anche gli esercizi di vendita ed i depositi di alcol denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri (Decreto Legislativo 26/10/1995, n. 504, art. 29).
Sono esclusi da quest'obbligo
- gli esercenti il deposito previsti dal Decreto Legislativo 26/10/1995, n. 504, art. 29, com. 3
- i piccoli produttori di vino (soggetti che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno) che effettuano direttamente dall'azienda agricola la vendita del loro prodotto (Decreto Legislativo 26/10/1995, n. 504, art. 37, com. 1).
Approfondimenti
La reintroduzione dell'obbligo di denuncia
Quando deve essere trasmessa una denuncia e quando una comunicazione?
Quando è possibile avviare l'attività?
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Ultimo aggiornamento: 03/01/2025 06:03.10