La legge di bilancio 2020 ha istituito l’agevolazione fiscale definita “Bonus facciate” (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, comm. da 219 a 224).
Si tratta di una detrazione d’imposta, da ripartire in dieci quote annuali, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi - compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna - finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti situati in determinate zone. Si precisa che la detrazione è esclusa per le facciate che racchiudono cortili o cavedi a meno che non siano visibili dalla strada o dal suolo pubblico.
La norma prevede quindi che condizione necessaria per avere diritto al “bonus” è che gli edifici siano ubicati nelle zone A o B (indicate nel Decreto ministeriale 02/04/1968, n. 1444) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
A tal proposito, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 14/02/2020, n. 2/E precisa che l’assimilazione alle zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’immobile oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.
Si richiama inoltre la Nota del Mibact 19/02/2020, prot. 4961, integrativa alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate e che detta maggiori specificazioni in merito.
Per verificare preliminarmente se la zona urbanistica in cui è inserito l’immobile oggetto di intervento è assimilabile alle zone A o B di cui al Decreto Ministeriale 02/04/1968, n. 1444, è possibile consultare la documentazione riportata sul sito istituzionale dell’Amministrazione comunale, entrando in “Pianificazione e governo del territorio” e poi cercando la parola "REGOLE" nel campo "Oggetto".