Sono giochi leciti gli apparecchi da trattenimento presenti nel Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 110, com. 6 e com. 7 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".
L’attività degli operatori in quest’ambito si distingue in:
- acquirenti di congegni installati nei locali dove è svolta un'attività economica
- produttori/importatori dei congegni
- altri soggetti incaricati di fornire gli apparecchi ai vari punti di installazione autorizzati (ad esempio all'interno di pubblici esercizi), mantenerli efficienti e svolgere altre mansioni funzionali alla raccolta del gioco (distributori, gestori, noleggiatori).
Requisiti soggettivi
Requisiti oggettivi
Approfondimenti
Punti di vendita dove è possibile l'installazione
Impatto acustico
Numero massimo apparecchi installabili
Registrazione all'elenco di cui alla Legge 23/12/2005, n. 266, art. 533
Attività correlate
Ultimo aggiornamento: 25/02/2025 15:40.13