Nuova modalità di compilazione delle pratiche telematiche!

A partire dalla settimana del 09/12/2024 abbiamo introdotto una nuova e innovativa modalità di compilazione delle pratiche telematiche, basata su “fasi di compilazione”, che consentirà di semplificare e migliorare significativamente la user experience.
Per presentare un'istanza telematica dovrai per prima cosa compilare e salvare il modulo principale. Una volta compilato, il portale ti guiderà in tutte le fasi necessarie per completare la presentazione della tua pratica come la compilazione di eventuali moduli secondari e il caricamento di documenti.
Per maggiori dettagli guarda il breve video di presentazione.

Sparo mine

Sparo mine

Le operazioni di confezionamento ed innesco delle cariche, di caricamento dei fori da mina, di brillamento delle mine (sia a fuoco che elettrico) e di eliminazione delle cariche inesplose devono essere effettuate esclusivamente da personale munito della licenza di fochino (Decreto del Presidente della Repubblica 19/03/1956, n. 302, art. 27).

L'utilizzo delle mine è regolamentato dal Capitolo V dell'Allegato B del Regio Decreto 06/05/1940, n. 635.

Inoltre, in caso di utilizzo di mine in cave e miniere, trova applicazione il Decreto del Presidente della Repubblica 09/04/1959, n. 128.

Per svolgere l'attività è necessario ottenere la licenza rilasciata dal SUAP come previsto dal Punto 3 del Capitolo V dell'Allegato B del Regio Decreto 06/05/1940, n. 635.

Requisiti soggettivi

Per svolgere l’attività è necessario essere in possesso della licenza per il mestiere di fochino.

Approfondimenti

Utilizzo di mine nelle attività non minerarie

Il Punto 3 del Capitolo V dell'Allegato B del Regio Decreto 06/05/1940, n. 635 prevede che, per poter utilizzare mine ed esplosivi nelle attività non minerarie, occorre dare preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, che rilascia una licenza di sparo mine nella quale vengono indicate eventuali prescrizioni per lo svolgimento dell'attività.

Per quanto riguarda il caricamento e il brillamento delle mine, il Punto 4 del Capitolo V dell'Allegato B al Regio Decreto 06/05/1940, n. 635, prevede che devono essere osservate, per quanto applicabili, le norme della legge e del Regolamento di polizia mineraria (Decreto del Presidente della Repubblica 09/04/1959, n. 128).

Utilizzo di mine nelle attività minerarie

L'uso delle mine nelle miniere e cave è regolato esclusivamente dalla nomativa di settore e non prevede il rilascio della licenza di sparo mine.

Servizi

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Ultimo aggiornamento: 27/06/2024 10:44.42